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F.A.Q.

 

T.U.L.P.S. sta per Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In particolare, l’articolo 110 del suddetto (insieme, ovviamente, alla normativa collegata) si occupa degli apparecchi da intrattenimento per i pubblici esercizi.
AAMS sta per Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
La Divisione Giochi di AAMS si occupa, fra l’altro, della regolamentazione di tutte le attività concernenti gli apparecchi da intrattenimento per i pubblici esercizi e ne controlla la liceità.
Nei pubblici esercizi, s’intendono apparecchi da intrattenimento, quei giochi riconosciuti leciti dall’art. 110 del T.U.L.P.S. (testo Unico delle Leggi sulla pubblica Sicurezza). I giochi che intendiamo si dividono in
    • Comma 7A
    • Comma 7C
    • Apparecchi meccanici ed elettromeccanici

    e sono quelli che abitualmente vediamo nei centri commerciali, nelle aree antistanti le sale dei cinema, o comunque nei locali pubblici.

    Per apparecchi o macchine da intrattenimento s’intendono quindi: videogiochi, videogames per ragazzi, biliardi, flipper, calcetti o biliardini, carambole, giostrine dondolanti per bambini,    freccette e le gru.

    Tali apparecchi o macchine da intrattenimento sono distinte dalla legge con il nome di  Apparecchi o Macchine SENZA vincite in denaro.

    • COMMA6 A COMMA 6B

    Apparecchi CON vincite in denaro, le cosiddette New Slot o AWP e VLT 

    La legge prevede due tipologie di macchine da intrattenimento con vincite in denaro:

    • Le New Slot, ossia gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.
    • Le VLT o Videolottery cioè gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.

Gli apparecchi SENZA vincite in denaro sono quelli individuati dall’art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S. La normativa vigente distingue tre categorie di giochi senza vincite in denaro:

  • apparecchi o macchine classificate dal comma 7, lettera a;
  • apparecchi o macchine classificate dal comma 7, lettera c;
  • apparecchi o macchine   meccanici ed elettromeccanici.
Le macchine di cui al comma 7, lettera a) sono quelle comunemente conosciute, o assimilate come tipologia, alle gru o agli apparecchi per pesche di abilità verticali od orizzontali, le cui principali caratteristiche sono:
  • Il premio, solitamente un gadget o oggettistica varia, il cui valore non supera le venti volte il costo  della partita e cioè massimo 20 euro, viene erogato   direttamente da parte dell’apparecchio non  appena la partita termina. Non è possibile convertire il premio stesso in denaro, né tantomeno  cambiarlo con altri premi di qualunque specie;  
  • La macchina è dotata di dispositivi meccanici attraverso i quali il giocatore può mettere alla prova la  propria abilità;
  • L’apparecchio da intrattenimento non è dotato di monitor;  
  • La macchina da intrattenimento prevede che ci sia interazione con il giocatore per permettergli di  esprimere la propria abilità mentale, fisica o strategica,   escludendo gli elementi di gioco basati  specificamente su alea programmata;
  • L’attivazione dell’apparecchio può avvenire solo ed esclusivamente con l’introduzione di monete il cui  valore complessivo non sia superiore, per ogni partita, ad 1 euro.
Si classificano come apparecchi da intrattenimento di cui al comma 7, lettera c)i classici videogames di puro divertimento che fin dagli anni 70 hanno caratterizzato i locali pubblici. In particolare le macchine da intrattenimento comma 7C   hanno le seguenti caratteristiche:
  • L’apparecchio interagisce con il giocatore per consentirgli di esprimere la sola abilità strategica, mentale  o fisica escludendo completamente qualsiasi componente aleatoria;  
  • La macchina da intrattenimento non eroga alcun tipo di premio, sia esso in denaro o gadget o  oggettistica.
  • La macchina, impostabile su diversi livelli di difficoltà, permette la regolazione della durata della  partita;  
  • Il costo della singola partita ha un costo minimo di 50 centesimi di euro.
Per apparecchi meccanici ed elettromeccanici s’intendono tutti quei giochi le cui categorie raccolgono, in pratica, i giochi da bar e da sala più classici, come biliardini/calciobalilla flipper , biliardi/carambole ed i juke-box, ecc.
Essi sono individuati dall'art. 14-bis, comma 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e dai decreti direttoriali correlati, i quali, in relazione alle differenti caratteristiche tecniche degli apparecchi, li distinguono in sei sottocategorie di giochi attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo.
Le New Slot sono gli apparecchi individuati dall'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. e dai decreti correlati (pagina aams). Questi giochi devono avere le seguenti caratteristiche principali:
  • collegamento alla rete AAMS per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento;
  • gli elementi di abilità o intrattenimento devono essere preponderanti rispetto all'aleatorietà (non condizionati, quindi, solo dalla fortuna);
  • l'attivazione del gioco deve avvenire soltanto con l'introduzione di moneta del valore massimo di 1 euro; la durata minima di una partita deve essere di 4 secondi;
  • la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100 euro, deve avvenire subito dopo la conclusione della partita ed esclusivamente in monete;
  • le vincite, calcolate dall’apparecchio su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non deve essere inferiore al 75% delle somme giocate;
  • l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18 anni; gli apparecchi NON possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
1) Agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del ministero dell’economia e delle finanze 1 marzo 2006n.111 , adottato in attuazione dell’art. 1, comma 286 , della legge 311/2004 , nonche’ delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del presidente della repubblica 8 aprile n.169;
2) Negozi di gioco di cui all’articolo 38, commi 2 e 4 del decreto legge del 4 luglio 2006n.223 convertito in legge, con modificazioni, possesso di una delle licenze previste dall art.86 ovvero dall’art.88 del T.U.L.P.S secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
3) Punti vendita di cui all’articolo 38, comma 2 e 4 del decreto legge del 4 luglio 2006 n.223, aventi attivita’ principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti dei gioco pubblici;
4) Rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;
5) Bar ed esercizio assimilabile;
6) Ristorante ed esercizio assimilabile;
7) Stabilimento balneare;
8) Albergo o esercizio assimilabile;
9) Edicole;
10) Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonche’ altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del t.u.l.p.s purchè ne sia delimitato conprecisione il luogo di installazione degli apparecchi ne sia garatita la sorvegliabilita’ e sia identificata la titolarita’ ai fini della determinazione della responsabilita’, ai sensi della normativa vigente.
Il 16 marzo di ogni anno rappresenta la data entro la quale versare le imposte tramite modello F24 ACCISE con codice tributo 5123 per tutti gli apparecchi da intrattenimento . Per coloro che hanno un regime iva normale l’iva si paga sugli incassi, mentre chi opera con un regime iva forait-intrattenimento ai sensi dell’art.74 comma 6 del DPR 633/972 l’iva la paga insieme all’ISI , si riportano di sotto gli importi relativi ad ogni categoria con la base imponibile per il calcolo

CATEGORIA AM1

BILIARDI E SIMILARI ATTIVABILI A MONETA O GETTONE, OVVERO AFFITTATI
A TEMPO

IMPONIBILE EURO 3.800,00

ISI  304 EURO

CATEGORIA AM2

ELETTROGRAMMOFONI E SIMILARI ATTIVABILI A MONETA O GETTONE

IMPONIBILE EURO 540,00

ISI 43,2 EURO

 

CATEGORIA AM3

APPARECCHI MECCANICI ATTIVABILI A MONETA O GETTONE, OVVERO AFFITTATI
A TEMPO: CALCIOBALILLA, BIGLIARDINI E APPARECCHI SIMILARI

IMPONIBILE EURO  510,00

ISI 40,80 EURO

 

CATEGORIA AM4

APPARECCHI ELETTROMECCANICI ATTIVABILI A MONETA O GETTONE, OVVERO AFFITTATI A TEMPO: FLIPPER, GIOCO ELETTROMECCANICO DEI DARDI E APPARECCHI SIMILARI

IMPONIBILE EURO  1.090,00

 ISI 87,20  EURO

 

CATEGORIA AM5

APPARECCHI MECCANICI E/O ELETTROMECCANICI PER BAMBINI ATTIVABILI A MONETA O GETTONE, OVVERO AFFITTATI A TEMPO:CONGEGNO
A VIBRAZIONE TIPO "KIDDIE RIDES" E APPARECCHI  SIMILARI

IMPONIBILE EURO 520,00

 ISI 41,60 EURO

 

 CATEGORIA AM6

 APPARECCHI ELETTROMECCANICI ATTIVABILI A MONETA O GETTONE, OVVERO AFFITTATI A TEMPO: GIOCO AL GETTONE AZIONATO DA RUSPE O APPARECCHI SIMILARI

IMPONIBILE EURO  1.630,00

ISI 130,40 EURO


APPARECCHI DI CUI ALL’ART.110 T.U.L.P.S
COMMA 7 LETT A) IMPONIBILE 1.800,00      ISI  144 EURO
COMMA 7 LETT C) IMPONIBILE 1.800,00         ISI  144 EURO
  
Per gli apparecchi istallati durante l’anno   l’imposta è sempre calcolata in dodicesimi dal mese di prima istallazione , fino alla fine dell’anno, in questi casi il pagamento si effettua entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima istallazione .
Dopo aver provveduto al pagamento dell ISI , si deve inviare ai Monopoli Di stato agli uffici Regionali del proprio territorio l’ALLEGATO A insieme al modulo debitamente compilato si invia anche copia del pagamento effettuato, tale modulo si scarica dal sito dei monopoli di stato  http://www.aams.gov.it/?id=2035    nella sezione APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI  

 

Tipologia di locali

Annotazioni

*) Per ciascun apparecchio occorre garantire una superficie di ingombro di due metri quadrati. La regola vale per ogni tipologia di locations, senza eccezioni.

*) Ogni locations in cui sia ospitata una qualsiasi altra forma di gioco ulteriore rispetto alle AWP, per la quale è prevista un’area dedicata, dovrà sottrarre dalla superficie utile per il contingentamento la predetta area.

Numero di awp consentite

Obbligo installazione apparecchi di altra tipologia

Locali dedicati:

*) Agenzie Scommesse,

*) Negozi di gioco,

*) Sale Bingo,

*) Esercizi dedicati solo agli apparecchi di cui al comma sei dell’articolo 110 TULPS, ai sensi del decreto direttoriale AAMS del 22 gennaio 2010,

*) Sale Giochi autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del TULPS

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Per le sale giochi non è più operativo l’obbligo di limitare l’installazione degli apparecchi a premio nella misura massima del doppio rispetto ai congegni di altra tipologia. Il nuovo decreto infatti abroga espressamente ogni precedente disposizione inerente ai pregressi criteri numerico-quantitivi relativi ai congegni di cui al comma sei dell’articolo 110 TULPS.

 

*) FINO A 4 APPARECCHI per le superfici non superiore a 20 metri quadrati;

*) Per l’eccedenza di superficie rispetto ai 20 metri quadrati iniziali, 1 APPARECCHIO OGNI ulteriori 5 metri quadrati.

*) LIMITE MASSIMO – 75 APPARECCHI

*) Non previsto per agenzie scommesse, sale bingo, negozi di gioco, sale dedicate.

*) Previsto solo per le sale giochi tradizionali autorizzate dal Comune ex art. 86 TULPS.

*) La sala giochi potrà rispettare l’obbligo di diversificazione dell’offerta di gioco anche tramite un solo apparecchio di “div. tipologia”.

Locali solo parzialmente dedicati

*) Corner

*) tabacchi

*) Ric. Lotto.

*) I locali che non hanno una licenza ex articolo 88 o 86 tulps, devono comunque acquisirla prima della installazione.

*) FINO A 2 APPARECCHI per superfici non superiori a 10 metri quadrati;

*) FINO A 4 APPARECCHI per superfici sino a 20 metri quadrati;

*) Per l’eccedenza di superficie rispetto ai 20 metri quadrati iniziali, 1 APPARECCHIO OGNI ulteriori 10 metri quadrati.

*) LIMITE MASSIMO – 8 APPARECCHI.

 

*) non previsto.

Locali non dedicati

*) Bar

*) Ristoranti

*) Edicole

*) Esercizio Pubblico o commerciale di natura diversa, nonché aree aperte al pubblico.

 

*) I locali e le aree aperte al pubblico, che non hanno una licenza ex articolo 88 o 86 tulps, devono comunque acquisirla prima della installazione, attraverso la procedura amministrativa della SCIA.

*) FINO A 2 apparecchi per superfici inferiori 15 metri quadrati;

*) FINO A 4 apparecchi per superfici sino a 30 metri quadrati;

*) DA 30 A 100 metri quadrati SINO A 6 APPARECCHI;

*) Oltre i 100 metri quadrati – limite massimo – 8 CONGEGNI.

*) Previsto negli stessi termini vigenti in precedenza per Bar e Ristoranti.

*) Non previsto per edicole, esercizi commerciali e Aree aperte al Pubblico.

Locali non dedicati

*) stabilimento balneare

*) albergo

FINO A UN MASSIMO DI 10 APPARECCHI. Nessuna disposizione intermedia.

 

previsto nei termini precedentemente vigenti

 

Oltre ad essere in possesso delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S., (si veda la domanda In quali esercizi possono essere installate le New Slot, i videogiochi, ecc?) l’esercente deve inoltrare all’Ufficio Commercio del proprio Comune di competenza (quello in cui è ubicato l’esercizio) l’apposita Dichiarazione d’Inizio Attività (D.I.A.) nella quale vengono solitamente indicate le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del locale.
  • dati identificativi dell’esercente.
  • dati identificativi della ditta che provvederà alla fornitura degli apparecchi da intrattenimento
  • dati identificativi degli apparecchi da intrattenimento che verranno installati.

E’ sempre opportuno rivolgersi preventivamente al Comune di competenza al fine di ottenere informazioni specifiche in merito alla D.I.A. richiesta (spesso l’ufficio preposto fornisce dei moduli prestampati) ed all’eventuale ulteriore documentazione integrativa (ad esempio, copia dei Nulla Osta per la messa in esercizio degli apparecchi che verranno installati, ecc).

Gli adempimenti burocratici previsti per l’avvio di una nuova attività sono numerosi, complessi e soggetti a continue modifiche e aggiornamenti. Provvedere da soli al loro espletamento, significa impegnare molto tempo per recarsi, di volta in volta, negli uffici appositi (Ufficio Iva, Camera di Commercio, Comune, etc.), per richiedere informazioni o ritirare dei moduli da consegnare compilati in un secondo momento. A questo proposito, ci si può rivolgere a liberi professionisti oppure ai consulenti delle associazioni di categoria (CAAF locali).
Presentiamo di seguito i principali adempimenti burocratici e le autorizzazioni obbligatorie da richiedere per l’avvio di quest’attività:
  • Titolo di disponibilità dei locali;
  • Certificato di agibilità dei locali con relativa piantina dei locali(n.3 copie);
  • Relazione tecnica e planimetria in scala 1:100 , firmata da un tecnico abilitato e relazione tecnica descrittiva dei locali redatta da un tecnico iscritto all’albo dalla quale si rilevi, inoltre la destinazione urbanistica degli stessi , oltre alla solidità del locale riguardo al sovraccarico(n.3 copie) ;
  • Dichiarazione o certificazione legge 46/90 (n.3copie);
  • Certificato prevenzione incendi qualora nei locali siano presenti contemporaneamente più di 100 persone;
  • Previsione di impatto acustico in triplice copia , firmata da tecnico abilitato iscritto nell’albo;
  • Foto , regolamento di gioco degli apparecchi sottoscritti dal richiedente / Nulla Osta Amm.ne Autonoma Dei Monopoli di Stato;
  • Certificato di attribuzione P.iva.
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86 e tutta la normativa collegata, stabiliscono che tutti gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere collegati alla rete AAMS per la gestione telematica del gioco lecito tramite apparecchi da intrattenimento.
Al fine di garantire la legalità del gioco offerto nei pubblici esercizi tramite gli apparecchi da intrattenimento, secondo quanto prescritto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86 e dalla normativa collegata, tutte le macchine che erogano vincite in denaro devono essere collegate alla rete telematica sviluppata da AAMS tramite i provider affidatari della relativa concessione.
Il collegamento alla rete telematica AAMS è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento degli apparecchi comma 6 in quanto, da un lato fa sì che AAMS ottenga in tempo reale tutte le informazioni essenziali concernenti le macchine (codice identificativo, ubicazione, stato di funzionamento, dati contabili) e dall’altro, ne permette il funzionamento. Infatti, nel caso in cui un apparecchio non invii correttamente i propri dati ad AAMS, ques'ultima provvede all'invio, alla macchina in questione, di messaggi telematici che ne bloccano il funzionamento.
L’installazione della rete telematica avviene a cura dei concessionari per la gestione della stessa designati da AAMS con bando di concorso nel 2004. Il PDA (Punto Di Accesso alla rete telematica) può consistere in un impianto di tipo ADSL, ISDN o PSTN, oppure in un’apparecchiatura GPRS. I concessionari per la gestione della rete telematica AAMS possono quindi, a seconda della tipologia di impianto, provvedere direttamente inviando propri tecnici, o indirettamente tramite il gestore degli apparecchi da intrattenimento, oppure appoggiandosi ad aziende che si occupano dell’installazione di linee telefoniche.
L’installazione della rete telematica avviene a cura dei concessionari per la gestione della stessa designati da AAMS con bando di concorso nel 2004.
Il PDA (Punto Di Accesso alla rete telematica) può consistere in un impianto di tipo ADSL, ISDN o PSTN, oppure in un’apparecchiatura GPRS. I concessionari per la gestione della rete telematica AAMS possono quindi, a seconda della tipologia di impianto, provvedere direttamente inviando propri tecnici, o indirettamente tramite il gestore degli apparecchi da intrattenimento, oppure appoggiandosi ad aziende che si occupano dell’installazione di linee telefoniche.
Al fine di garantire la legalità del gioco offerto nei pubblici esercizi tramite gli apparecchi da intrattenimento, secondo quanto prescritto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86 e dalla normativa collegata, tutte le macchine che erogano vincite in denaro devono essere collegate alla rete telematica sviluppata da AAMS tramite i provider affidatari della relativa concessione.
Il collegamento alla rete telematica AAMS è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento degli apparecchi comma 6 in quanto, da un lato fa sì che AAMS ottenga in tempo reale tutte le informazioni essenziali concernenti le macchine (codice identificativo, ubicazione, stato di funzionamento, dati contabili) e dall’altro, ne permette il funzionamento. Infatti, nel caso in cui un apparecchio non invii correttamente i propri dati ad AAMS, quest'ultima provvede all'invio, alla macchina in questione, di messaggi telematici che ne bloccano il funzionamento.
Le uniche macchine a premio che non necessitano di collegamento alla rete telematica AAMS sono quelle di cui all’art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S (6). cioè quelle assimilabili alle tipologie gru, pesche di abilità verticali od orizzontali, ecc. ed i cui premi consistono in oggetti di valore non superiore a 20 euro.
Tutte le macchine a premio che erogano vincite in denaro (apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.)(26) , invece, devono obbligatoriamente essere collegate alla rete AAMS per la gestione telematica del gioco lecito.
L’installazione della rete telematica avviene a cura dei concessionari per la gestione della stessa designati da AAMS con bando di concorso nel 2004. Il PDA (Punto Di Accesso alla rete telematica) può consistere in un impianto di tipo ADSL, ISDN o PSTN, oppure in un’apparecchiatura GPRS. I concessionari per la gestione della rete telematica AAMS possono quindi, a seconda della tipologia di impianto, provvedere direttamente inviando propri tecnici, o indirettamente tramite il gestore degli apparecchi da intrattenimento, oppure appoggiandosi ad aziende che si occupano dell’installazione di linee telefoniche.
Al fine di accertarsi della legalità delle macchine che gli vengono fornite, l’esercente può seguire alcuni semplici accorgimenti e verificare che le disposizioni di Legge sotto elencate siano rispettate. I requisiti fondamentali delle New Slot (apparecchi di cui all’art. 110, comma 6,lettera a) del T.U.L.P.S., che erogano le vincite in denaro) sono i seguenti:
  • il funzionamento delle New Slot deve avere le caratteristiche di base descritte nella domanda "Cosa s’intende per New Slot"?
  • sulle macchine devono essere obbligatoriamente affissi tre importantissimi documenti IN ORIGINALE, tutti rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato: Nulla Osta per la distribuzione, Attestato di conformità e Nulla Osta per la messa in esercizio.
  • Premesso che i suddetti documenti si riferiscono ad un singolo apparecchio (ogni macchina deve avere i propri Nulla Osta, un po’ come ciascuna automobile ha il suo libretto di circolazione), il Nulla Osta per la distribuzione e l'attestato di Conformitàsono documenti che vengono rilasciati - in seguito alla verifica della conformità del gioco - all’azienda che mette in commercio l’apparecchio, mentre il Nulla Osta per la messa in esercizio è il documento che autorizza un’azienda ad installare quel particolare apparecchio nei locali pubblici;
  • Ogni apparecchio è identificato da AAMS da due codici alfanumerici: inizialmente dal codice temporaneo poi dal codice definitivo. Il primo ha lo scopo di individuare l'apparecchio nella fase antecedente il rilascio del Nulla Osta per la messa in esercizio, mentre il secondo identifica la macchina nelle fasi successive del suo ciclo produttivo.
  • Il Nulla Osta per la distribuzione e L'Attestato di conformità fanno riferimento al codice temporaneo, mentre il Nulla Osta per la messa in esercizio riporta entrambe i codici. Al momento della loro accensione gli apparecchi regolarmente attivati e collegati alla Rete Telematica AAMS per il Gioco Lecito mostrano sullo schermo il codice identificativo che li contraddistingue.
  • Tutte le New Slot devono essere collegate alla Rete Telematica AAMS per ilGgioco Lecito. Questo collegamento avviene esclusivamente tramite una delle aziende provider di tale servizio che sono state designate da AAMS nel 2004.
Si noti che i distributori di oggettistica NON rientrano nella categoria apparecchi o macchine  da intrattenimento, ma sono assimilati agli altri tipi di distributori automatici.
I distributori di piccola oggettistica sono quegli apparecchi (nella maggior parte dei casi colonnine, ma anche da banco) che, a seguito dell’introduzione di una o più monete nell’apposita gettoniera, permettono l’acquisto di un piccolo oggetto confezionato in capsule di plastica a forma di palline od ovetti. L’oggetto viene erogato dal distributore, solitamente a seguito dell’azione di rotazione svolta dall’acquirente su un’apposita leva o manopola. Nella maggior parte dei casi i prodotti venduti tramite questo genere di distributori sono piccoli giocattoli o piccoli gadget.
I distributori di piccola oggettistica possono essere installati presso qualunque esercizio commerciale.
La vendita tramite distributori automatici è regolamentata dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed in particolare dagli artt. 4, 5 e 17.La normativa vigente prescrive quanto segue:
  • La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici e' soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio;
  • L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra;
  • Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonche', se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.